Art. 4.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, le direzioni degli uffici scolastici regionali, ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti privati di cui all'articolo 2, svolgono altresì le seguenti attività:

           a) mettono a disposizione delle famiglie e delle scuole interessate figure atte a mediare per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia e per supportare i ragazzi nei momenti di passaggio da una scuola a un'altra;

          b) sensibilizzano gli enti locali per una disposizione delle zone di sosta dei circhi e delle altre strutture dello spettacolo viaggiante funzionale alla frequenza scolastica;

          c) forniscono alle famiglie le necessarie informazioni sulle istituzioni scolastiche afferenti alla rete di cui all'articolo 3.